3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle possibilità nato da massima di assoluzione perché il fatto né sussiste, fino nei confronti della persona fisica nell'impegno della quale ha agito il salariato, il portavoce legittimo o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, insieme ovvero senza https://avvocato-penalista-milano.com/page-8