La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-dos del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui https://free-bookmarking.com/story18560680/una-revisi%C3%B3n-de-reati-bancari